Riteniamo utile, ai fini
di un quadro generale dello stato attuale sulle certificazioni ambientali
fornire le seguenti note e norme vigenti.
Enzo Rosario Magaldi
CERTIFICATI BIANCHI, VERDI e
AZZURRI (EMISSION TRADING)
- Certificati Bianchi (Titoli di Efficienza Energetica):
Il sistema dei certificati bianchi è stato
introdotto per promuovere il risparmio energetico con i Decreti Ministeriali
20 Luglio 2004, che fissano gli obiettivi nazionali di risparmio di energia
primaria a carico dei distributori di energia elettrica e di gas (con più di
100.000 clienti al 31/12/2001).
Il conseguimento degli obiettivi avviene
attraverso interventi di risparmio energetico, che vengono valutati
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas la quale, in caso di
valutazione positiva, richiede al Gestore del Mercato Elettrico di emettere
a favore del soggetto attuatore del progetto Titoli di Efficienza Energetica
corrispondenti ai risparmi certificati (in numero e tipologia).
I Progetti, per essere ammessi, devono
essere sviluppati secondo criteri stabiliti dall’Autorità nelle cosiddette
Linee Guida (Allegato
A della
Delibera n° 103/2003).
I soggetti idonei all’ottenimento dei
Certificati Bianchi non sono solo i distributori di energia elettrica e gas
obbligati al conseguimento degli obiettivi fissati dai due Decreti, ma
anche:
-
Distributori di energia elettrica e di
gas naturale (anche non soggetti agli obblighi);
-
Società controllate dai distributori;
-
Società operanti nel settore dei servizi
energetici:
“società, incluse le imprese artigiane e
loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale (anche non esclusivo)
l’offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l’eventuale
successiva gestione degli interventi”.
Per quanto riguarda l’ultima tipologia di
soggetti, affinché una Società di servizi energetici possa partecipare al
sistema dei certificati bianchi, deve prima accreditarsi sul sito
dell’Autorità (www.autorita.energia.it),
al fine di poter accedere al sistema telematico predisposto per la
presentazione di progetti e le richieste di certificazione dei risparmi.
Una volta ottenuti, i titoli di efficienza
energetica sono scambiabili o mediante contratti bilaterali o sul mercato
organizzato gestito dal GME (www.mercatoelettrico.org),
in cui la domanda sarà costituita dai distributori che hanno l’obbligo di
presentare all’Autorità titoli corrispondenti agli obiettivi di risparmio
energetico loro assegnati.
Sul sito dell’Autorità sono disponibili
informazioni dettagliate sulle modalità per ottenere i certificati bianchi,
sulla procedura di accreditamento, e tutti gli step e la tempistica relativi
alla presentazione dei progetti di risparmio energetico da parte dei
soggetti interessati (http://www.autorita.energia.it/ee/index.htm).
- Certificati Verdi:
I certificati verdi sono titoli annuali
attribuiti all’energia prodotta da fonti rinnovabili in impianti entrati in
servizio o ripotenziati a partire dal 1° aprile 1999, secondo quanto disposto
dal c.d. Decreto Bersani del 1999 (come aggiornato dalla Legge 239/04).
Anche per quanto riguarda la promozione delle
energie rinnovabili sono previsti obblighi per i produttori e importatori di
energia elettrica prodotta da fonti tradizionali, che devono immettere ogni anno
in rete una quota di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili.
Al Mercato dei Certificati Verdi possono
partecipare (ai sensi dell’art. 82 della
Disciplina del Mercato Elettrico) tutti gli operatori del settore
dell’energia elettrica, come acquirenti o venditori, il Gestore della Rete di
Trasmissione Nazionale, i produttori nazionali ed esteri, gli importatori, i
clienti grossisti e le formazioni associative (Associazioni di consumatori e
utenti, ambientaliste, sindacati), previa domanda al Gestore del Mercato
Elettrico e l’ottenimento della qualifica di operatore del mercato.
I certificati ottenuti sono poi scambiabili o
mediante contrattazione bilaterale o sul mercato organizzato dal GME (www.mercatoelettrico.org),
in cui la domanda è costituita dall’obbligo per produttori e importatori di
immettere annualmente una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili pari al
2% di quanto prodotto e/o importato da fonti convenzionali nell’anno precedente.
Fonte: FIRE – Federazione Italiana per l’uso
Razionale di Energia.
In altre parole,
un’ulteriore definizione può essere la seguente:
I certificati verdi (CV) costituiscono una forma
di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il
Decreto M.I.C.A./Min.Ambiente dell’11/11/1999, art. 5 (Direttive per
l’attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art.11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79),
stabilisce il diritto alla certificazione (certificato verde) per l’energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili in impianti entrati in servizio o
ripotenziati a partire dall’ 1/4/1999, per i primi otto anni di esercizio
dell’impianto.
Con questo sistema di incentivazione della
produzione di energia verde si è quindi superato il vecchio criterio di
incentivazione tariffaria noto come “Cip6”.
Ogni Certificato Verde certifica la produzione
di 50 MWh.
Il CV è emesso dal Gestore del Sistema Elettrico
S.p.A. (GRTN) su comunicazione del produttore e riguarda la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili dell’anno precedente o la producibilità
attesa nell’anno in corso o nell’anno successivo.
I certificati verdi possono essere oggetto di
compravendita.
Nel mercato dei Certificati Verdi la domanda
è costituita dall’obbligo per produttori e importatori che immettono in rete più
di 100 GWh/anno di garantire annualmente una “quota” di energia proveniente da
impianti che utilizzano fonti rinnovabili pari al 2% (incrementato dello 0,35% a
partire dal 2004) di quanto prodotto e/o importato da fonti convenzionali
nell’anno precedente. L’obbligo può essere soddisfatto anche attraverso
l’acquisto di CV relativi alla produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili effettuata da altri soggetti.
L’offerta, invece, è rappresentata dai
Certificati Verdi emessi a favore di impianti privati che hanno ottenuto la
qualificazione dal Gestore della rete, così come dai Certificati Verdi che il
GRTN stesso emette a proprio favore a fronte dell’energia prodotta dagli
impianti Cip 6.
- Certificati Azzurri (Emission Trading)
Per contenere le emissioni di gas ad effetto
serra, la direttiva 2003/87/CE ha individuato i settori industriali per i quali
verranno assegnati, con decreto del Ministero dell’Ambiente, limiti annui di
emissione di gas ad effetto serra.
Tale direttiva prevede la possibilità di
compensare annualmente le emissioni di gas serra superiori alla quota attribuita
acquistando sul mercato comunitario quote di emissioni da operatori che
dispongono di crediti di emissioni, secondo il meccanismo dell’Emission Trading
(Certificati Azzurri).
Un passo importante verso una normalizzazione
del sistema di bilanciamento tra gli interessi del privato e la salute
ambientale è stato sancito dal seguente accordo tra i ministeri
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e dello Sviluppo Economico:
(Enzo Rosario Magaldi)
Roma, 13 ottobre 2006
KYOTO: SBLOCCATO PIANO EMISSIONI. PREVISTO TAGLIO DA 224
A 200 MILIONI DI TONNELLATE DI CO2
Accordo Pecoraro – Bersani. Piano consentirà
rispetto Protocollo di Kyoto e competitività imprese italiane
I ministeri dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e dello Sviluppo Economico hanno concordato i criteri per
l’elaborazione della versione finale del Piano nazionale di assegnazione delle
quote di CO2 alle imprese industriali italiane per il periodo 2008-2012. Il
piano consentirà, nello stesso tempo, di rispettare gli obblighi previsti dalla
direttiva 2003/87/CE, Emissions Trading, e di tutelare la competitività delle
imprese italiane.
Il Piano prevede un taglio di 24 milioni di
tonnellate di CO2 assegnate, passando così dalle 224 annue del periodo 2005-2007
alle 200 annue per il periodo 2008-2012. Le quote saranno assegnate ai singoli
impianti in modo tale da favorire l’impiego delle tecnologie più efficienti.
Le imprese del settore termoelettrico
potranno utilizzare i “crediti” derivanti dai progetti di cooperazione
internazionale, nell’ambito del Clean Development Mechanism e di Joint
Implementation del Protocollo di Kyoto, nella misura del 25% rispetto alla
quantità assegnata. In questo modo, considerando che il prezzo dei crediti è
mediamente inferiore del 50% rispetto a quello delle quote di CO2 sul mercato
europeo, le imprese potranno ridurre significativamente i costi.
È prevista una quota ulteriore di 6 milioni
di tonnellate di CO2 per gli impianti del settore termoelettrico a titolo
oneroso. La novità è rappresentata dal fatto che le entrate saranno finalizzate
a sostenere i costi dei programmi di riduzione delle emissioni per il
raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto.
È stato dato mandato al
“Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE”, che
svolge le funzioni di Autorità Nazionale Competente, di procedere con la massima
urgenza alla elaborazione del documento finale di Piano al fine della sua
trasmissione alla Commissione Europea entro la fine della prossima settimana.
Delibera n. 200/04
Adeguamento della deliberazione 18 settembre 2003,
n. 103/03 al disposto dei Decreti ministeriali 20 luglio 2004 e della legge 23
agosto 2004, n. 239
L’Autorità per l’energia elettrica e
il gas
Nella riunione dell’ 11 novembre 2004
Visti:
-
la legge 14 novembre 1995, n.
481/95;
-
il decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
-
il decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
-
i decreti ministeriali 24 aprile
2001;
-
il
decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli
obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi
finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79” (di seguito: decreto ministeriale elettrico);
-
il
decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione
degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo
delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164” (di seguito: decreto ministeriale gas);
-
la
legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04).
Visti:
Considerato che:
-
l’articolo 14, comma 1, dei decreti
ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che gli stessi decreti ministeriali
abrogano e sostituiscono i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
-
l’articolo 14, comma 2, dei decreti
ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti
avviati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, quelli in corso e i
provvedimenti emanati dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il
gas in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
-
l’articolo 1, comma 34, della legge
n. 239/04, stabilisce che le aziende operanti nei settori dell'energia
elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la
gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio cui la
concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono
esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna
attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di
energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei
servizi postcontatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio
pubblico e degli impianti;
-
l’articolo 1, comma 34, della legge
n. 239/04, stabilisce inoltre che entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero delle attività produttive,
l'Autorità per l’energia elettrica e il gas altre amministrazioni
interessate provvedono a modificare e integrare le norme e i provvedimenti
rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo
comma.
Considerato che:
-
la deliberazione n. 103/03 prevede
che il termine di sessanta giorni previsto per la comunicazione al soggetto
interessato dei risultati della verifica preliminare di conformità di
specifici progetti alle Linee guida sia sospeso fino alla ricezione delle
eventuali informazioni aggiuntive richieste dall’Autorità o dal soggetto da
essa delegato e prorogato di 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione
di tali informazioni, e che l’articolo 5, comma 8, dei decreti ministeriali
20 luglio 2004, prevede che la verifica di conformità alle Linee guida sia
effettuata dall’Autorità nel termine massimo di sessanta giorni dalla
ricezione della richiesta;
-
l’articolo 5, comma 4, secondo
capoverso, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, prevede che non sono
ammissibili i progetti ai quali siano stati riconosciuti contributi in conto
capitale in data antecedente alla data di entrata in vigore dei medesimi
decreti;
-
l’articolo 10, comma 7, dei decreti
ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che entro il 31 gennaio di ciascun
anno a decorrere dal 2006, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas rende
noto il rapporto tra il valore dei titoli complessivamente emessi, espresso
in Mtep, e il valore dell’obbligo di cui all’articolo 3, comma 1, degli
stessi decreti, in capo ai distributori di cui all’articolo 4, comma 1, dei
medesimi decreti, entrambi riferiti all’anno precedente e che il valore di
tale rapporto è funzionale all’operare del meccanismo sanzionatorio previsto
dall’articolo 11, degli stessi decreti;
-
l’articolo 10, comma 1, dei decreti
ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che i titoli di efficienza
energetica siano emessi dal Gestore del mercato elettrico;
-
l’articolo 4, comma 5, secondo
capoverso, del decreto ministeriale elettrico e l’articolo 4, comma 4,
secondo capoverso, del decreto ministeriale gas, prevedono che gli eventuali
effetti conseguiti con specifiche misure realizzate nel periodo
intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2004 possono essere
portati a riduzione delle quote degli obiettivi di competenza del
distributore di cui ai medesimi decreti, a seguito di parere conforme
dell’Autorità, ampliando dunque, rispetto a quanto previsto dai decreti
ministeriali 24 aprile 2001, il volume di risparmi energetici conseguiti
prima dell’entrata in vigore degli obblighi di cui agli stessi decreti, che
sono potenzialmente valorizzabili ai fini del conseguimento dei medesimi
obblighi;
-
l’articolo 3, comma 1, dei decreti
ministeriali 20 luglio 2004, ha ridefinito, rispetto a quanto previsto dai
precedenti decreti ministeriali 24 aprile 2001, la distribuzione temporale
degli obiettivi di cui all’articolo 3, comma 1, dei medesimi decreti nel
quinquennio di applicazione degli stessi;
-
l’articolo 6, comma 1, lettera b),
dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, introduce nuove norme in materia di
biomasse e di generatori di calore alimentati da biomasse di origine
vegetale;
-
l’articolo 9, comma 1, primo
paragrafo, del decreto ministeriale elettrico, e l’articolo 9, comma 1,
secondo paragrafo, del decreto ministeriale gas, prevedono che i costi
sostenuti rispettivamente dai distributori di energia elettrica e dai
distributori di gas naturale per la realizzazione dei progetti di cui ai
medesimi decreti, possano trovare copertura, qualora comportino una
riduzione dei consumi di energia elettrica, sulle componenti delle tariffe
per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica, secondo criteri
stabiliti dall’Autorità.
Ritenuto opportuno che:
-
sia necessario adeguare la
deliberazione n. 103/03 al disposto dei decreti ministeriali 20 luglio 2004,
al fine di tenere conto delle modifiche introdotte dai decreti stessi, e al
disposto dell’articolo 1, comma 34, della legge n. 239/04;
-
tali adeguamenti non comportino
modifiche discrezionali alle scelte effettuate dall’Autorità con la
deliberazione n. 103/03, bensì prevedono modifiche ed integrazioni tecniche
necessarie per tener conto di quanto stabilito dai decreti 20 luglio 2004 e
dalla legge n. 239/04;
Ritenuto altresì opportuno correggere alcuni errori materiali riscontrati
nell’Allegato A alla deliberazione n. 103/03
DELIBERA
-
1. di adeguare il disposto
dell’allegato A alla deliberazione n. 103/03 a quanto stabilito dai decreti
ministeriali 20 luglio 2004 e dall’articolo 1, comma 34, della legge n.
239/04 e di correggere alcuni errori materiali riscontrati nel medesimo
allegato, modificandolo come segue:
-
in tutto l’allegato, alle parole
“24 aprile 2001” sostituire le parole “20 luglio 2004”;
-
in tutto l’allegato, alle parole
“Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato” sostituire
le parole “Ministro delle attività produttive”;
-
in tutto l’allegato, alle parole
“Ministro dell’ambiente” sostituire le parole “Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio”;
-
il comma 1.1, lettera g), è
sostituito dal seguente comma “decreto ministeriale elettrico 20 luglio
2004 è il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1 settembre 2004
recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per
l’incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di energia, ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79”;
-
il comma 1.1, lettera h), è
sostituito dal seguente comma “decreto ministeriale gas 20 luglio 2004
è il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1 settembre 2004 recante
“Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di
risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui
all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164”;
-
al comma 1.1, lettera aa), le
parole “comma 5 dei decreti ministeriali 24 aprile 2001” sono sostituite
dalle parole “commi 5 e 9, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio
2004 e all’articolo 4, commi 4 e 8, del decreto ministeriale gas 20
luglio 2004”;
-
al comma 5.5, primo capoverso,
prima delle parole “Il valore del coefficiente correttivo di cui al
comma 5.4” sono aggiunte le parole “Il contenuto delle schede tecniche
di valutazione analitica di cui al comma 5.2 e”; al medesimo capoverso,
la parola “potrà” è sostituita dalla parola “potranno”; al secondo
capoverso, le parole “Il valore aggiornato del coefficiente si applica”
sono sostituite dalle parole “Gli aggiornamenti si applicano”;
-
al comma 6.1, alle parole
“programma di progetto e di misura” sono sostituite le parole “proposta
di progetto e di programma di misura”;
-
al termine del comma 8.1 è
aggiunta la seguente frase: “La corretta classificazione dei
combustibili utilizzati nelle tipologie elencate nella tabella è a
carico del soggetto titolare del progetto.”;
-
al comma 9.1, le parole “nel
programma di progetto e di misura” sono sostituite dalle parole “nella
proposta di progetto e di programma di misura”;
-
al comma 11.1, le parole “il
programma di progetto e di misura” sono sostituite dalle parole “la
proposta di progetto e di programma di misura”;
-
al comma 11.3, è eliminato il
secondo capoverso;
-
al comma 13.1, lettera a), e al
comma 13.3, lettera a), dopo le parole “informazioni relative al
soggetto titolare” sono aggiunte le parole “di progetto”;
-
dopo il comma 13.7, sono
aggiunti i seguenti commi:
13.8 “Per tutte le tipologie di progetto di cui alle lettere a), b), e
c), dell’articolo 3, comma 1, delle presenti Linee guida, al momento
della presentazione di una richiesta di verifica e certificazione, il
soggetto titolare di progetto dichiara, sotto la propria responsabilità,
che gli interventi per i quali si richiede la verifica e certificazione
dei risparmi, sono stati realizzati in conformità al dettato
dell’articolo 1, comma 34, della legge n. 239/04.”;
13.9 “Per tutte le tipologie di progetto di cui alle lettere a), b), e
c), dell’articolo 3, comma 1, delle presenti Linee guida, al momento
della presentazione di una richiesta di verifica e certificazione, il
soggetto titolare di progetto dichiara, sotto la propria responsabilità,
che gli interventi per i quali si richiede la verifica e certificazione
dei risparmi, sono stati realizzati in conformità al dettato
dell’articolo 5, comma 4, secondo capoverso, dei decreti ministeriali 20
luglio 2004.”;
-
al comma 14.4, alle parole “nel
programma di progetto e di misura” sono sostituite dalle parole “nella
proposta di progetto e di programma di misura”;
-
nel titolo dell’articolo 16,
prima delle parole “emissione” sono inserite le parole “Certificazione
dei risparmi energetici e”
-
al comma 16.1, alle parole “90
giorni” sono sostituite le parole “60 giorni”;
-
al comma 16.4, alle parole “il
soggetto di cui all’articolo 10, comma 1, dei decreti ministeriali 24
aprile 2001” sono sostituite le parole “il Gestore del mercato
elettrico”;
-
al comma 17.2, dopo le parole
“la dimensione” aggiungere la parole “commerciale”;
-
al comma 17.3, il primo
capoverso è sostituito del seguente:
“Ai fini della verifica di conseguimento del proprio obiettivo specifico
annuale i distributori possono trasmettere titoli di efficienza
energetica emessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), dei decreti ministeriali 20
luglio 2004 ed il 31 maggio dell’anno successivo a quello di cui al
medesimo articolo 3, comma 1, lettera e).
-
al comma 17.3, secondo
capoverso, le parole “Nel periodo di validità” sono sostituite dalle
parole “Nel suddetto periodo”;
-
i commi 17.4 e 17.5 sono
cancellati;
-
prima del comma 18.1 è aggiunto
il seguente comma:
18.1 “Le richieste di verifica preliminare di conformità di cui
all’articolo 11, comma 1, le proposte di progetto e di programma di
misura di cui all’articolo 6, comma 1, le prime richieste di verifica e
certificazione dei risparmi di cui all’articolo 12, commi, 2, 3 e 6,
delle presenti Linee guida, possono essere presentate a decorrere dal 1°
gennaio 2005.”;
-
al comma 18.1, dopo le parole
“Nei casi in cui i distributori” sono aggiunte le parole “le società
controllate dai medesimi distributori”; le parole “entro e non oltre il
31 dicembre 2004, la prima richiesta” sono sostituite dalle parole
“entro il 31 luglio 2005, le relative richieste”; al termine del comma è
aggiunta la seguente frase: “Fatto salvo quanto disposto al comma 18.4,
ai fini della certificazione dei risparmi energetici conseguiti dai
progetti di cui al presente comma valgono le disposizioni di cui alle
presenti Linee guida.”;
-
il comma 18.2 è sostituito dal
seguente comma:
18.3 “Per i progetti di cui al precedente comma, da valutarsi con
metodologia a consuntivo, la proposta di progetto e di programma di
misura di cui all’articolo 6, comma 6.1, deve essere presentata nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 28 febbraio 2005.”;
-
il comma 18.3 è sostituito dal
seguente comma:
18.4 “Al fine di consentire la corretta quantificazione dei risparmi
energetici conseguiti nel periodo antecedente il 31 dicembre 2004 dai
progetti di cui al comma 18.2, il soggetto richiedente comunica:
a) nel caso di prima richiesta, l’anno nel corso del quale il
progetto è stato avviato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f);
b) nel caso di richieste successive alla prima, l’anno solare nel
corso del quale sono stati conseguiti gli ulteriori risparmi oggetto
della nuova richiesta.”;
-
nella tabella 1, sono eliminate
le parole “sottoprodotti” ed è eliminata la ripetizione delle parole
“coke da petrolio” nell’ultima riga della tabella medesima;
-
nella medesima tabella 1, al
termine della nota (a) è aggiunta la seguente frase: “Nei casi in cui il
combustibile considerato non sia ritenuto classificabile in una delle
tipologie elencate, il valore di PCI adottato per la valutazione dei
risparmi energetici conseguiti dovrà essere certificato da un
laboratorio qualificato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e),
dei decreti ministeriali 20 luglio 2004”; alla voce biomasse è aggiunta
la nota (b) recante “Ammissibili ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
lettera b), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004”;
-
di pubblicare l’Allegato
A alla deliberazione n. 103/03 nel testo risultante dalle modifiche ed
integrazioni introdotte con il presente provvedimento;
-
di pubblicare il presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito
internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore
dalla data della sua pubblicazione.
(successivamente modificata dalla
delibera n. 200/04)
Linee guida per la preparazione, esecuzione e
valutazione dei progetti di cui all’articolo 5, comma 1, dei decreti
ministeriali 24 aprile 2001 e per la definizione dei criteri e delle modalità
per il rilascio dei titoli di efficienza energetica
L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18 settembre 2003,
Premesso che:
-
l’articolo 5, comma 5, del decreto
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto
con il Ministro dell’ambiente 24 aprile 2001, recante “Individuazione degli
obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell’efficienza energetica
degli usi finali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79”, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117 del 22 maggio 2001 (di seguito:
decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001) e l’articolo 5, comma 5,
del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di
concerto con il Ministro dell’ambiente 24 aprile 2001, recante
“Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, comma
4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”, pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117
del 22 maggio 2001 (di seguito:
decreto ministeriale gas 24 aprile 2001) stabiliscono che l’Autorità per
l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) predispone e pubblica,
sentite le regioni e le province autonome e a seguito di pubbliche audizioni
degli operatori interessati, linee guida per la preparazione, l’esecuzione e
la valutazione consuntiva dei progetti di cui all’articolo 5, comma 1, dei
medesimi decreti e i criteri e le modalità di rilascio dei titoli di
efficienza energetica di cui all’articolo 10 dei decreti, compresa la
documentazione comprovante i risultati ottenuti che deve essere prodotta (di
seguito: le Linee guida);
-
a conclusione del processo di
consultazione avviato con la pubblicazione del
documento per la consultazione diffuso il 4 aprile 2002 e proseguito con
le pubbliche audizioni dei soggetti interessati organizzate dall’Autorità in
data 13 e 14 giugno 2002, con delibera 1 aprile 2003 n. 28/03 (di seguito:
delibera n. 28/03) l’Autorità ha approvato lo Schema di Linee guida,
deliberandone la trasmissione ai Presidenti delle regioni e delle province
autonome e, per conoscenza, alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma
5, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
Visti:
-
la legge 14 novembre 1995, n.
481/95;
-
il decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79;
-
il decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164;
Visti:
-
il decreto ministeriale elettrico 24
aprile 2001;
-
il decreto ministeriale gas 24
aprile 2001;
Visti:
-
la delibera dell’Autorità 11 luglio
2001,
n. 156/01, con cui l’Autorità ha disposto l’avvio del procedimento ai
fini della formazione dei provvedimenti di cui al decreto ministeriale
elettrico 24 aprile 2001;
-
la delibera dell’Autorità 11 luglio
2001,
n. 157/01, con cui l’Autorità ha disposto l’avvio del procedimento ai
fini della formazione dei provvedimenti di cui al decreto ministeriale gas
24 aprile 2001;
-
il
documento per la consultazione diffuso il 4 aprile 2002, recante
“Proposte per l’attuazione dei decreti ministeriali del 24 aprile 2001 per
la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali” predisposto
dall’Autorità ai fini della formazione dei provvedimenti di cui ai decreti
ministeriali 24 aprile 2001 (di seguito: documento per la consultazione 4
aprile 2002);
-
la delibera dell’Autorità 27
dicembre 2002,
n. 234/02, con cui l’Autorità ha approvato 8 schede tecniche per la
quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi agli interventi di
cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 in tema
di efficienza energetica negli usi finali;
-
la delibera dell’Autorità 1 aprile
2003, n. 28/03, con cui l’Autorità ha approvato lo Schema di linee guida per
la preparazione, l’esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti di
cui all’articolo 5, comma 1, dei medesimi decreti e i criteri e le modalità
di rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui all’articolo 10 dei
decreti;
Considerato che:
-
il giorno 21 maggio 2003 si è tenuto
un incontro tecnico tra i funzionari dell’Autorità e i rappresentanti del
Coordinamento inter-regionale energia e il Coordinamento inter-regionale
ambiente allo scopo di discutere i presupposti e il contenuto dello Schema
di Linee guida e di fornire le informazioni necessarie a formulare le
osservazioni e proposte richieste dall’Autorità ai Presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi di quanto
previsto all’articolo 5, comma 5, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
-
in data 16 luglio 2003 (protocollo
Autorità n. 021177, del 17 luglio 2003) la Conferenza dei Presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso
all’Autorità il documento di osservazioni e proposte sullo Schema di Linee
guida;
Considerato che in base al combinato disposto dell’articolo 3, comma 1, e
dell’articolo 5, comma 5, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, le Linee
guida sono il provvedimento necessario per l’entrata in vigore di quanto
disposto dai medesimi decreti;
Considerato che saranno oggetto di ulteriori provvedimenti sia i criteri e le
modalità di copertura dei costi sostenuti per la realizzazione dei progetti dai
distributori soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 24 aprile
2001, sia la definizione delle sanzioni previste ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, dei medesimi decreti;
Ritenuta l’opportunità di procedere all’approvazione delle Linee guida allo
scopo di definire un quadro certo di criteri e procedure;
Ritenuto di tener conto delle osservazioni e proposte tecniche avanzate dalle
regioni e dalle province autonome sullo Schema di Linee guida;
DELIBERA
Di approvare le Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei
progetti di cui all’articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001
e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di
efficienza energetica come nel documento allegato, che forma parte integrante
della presente deliberazione (Allegato
A);
Di trasmettere per informazione il presente provvedimento al Ministro delle
attività produttive e al Ministro dell’ambiente, ai Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e nel sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e
il gas (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua
pubblicazione.