Riteniamo utile, ai fini di un quadro generale dello stato attuale sulle certificazioni ambientali fornire le seguenti note e norme vigenti.

Enzo Rosario Magaldi

 

CERTIFICATI BIANCHI, VERDI e AZZURRI (EMISSION TRADING)

 

- Certificati Bianchi (Titoli di Efficienza Energetica):

Il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto per promuovere il risparmio energetico con i Decreti Ministeriali 20 Luglio 2004, che fissano gli obiettivi nazionali di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica e di gas (con più di 100.000 clienti al 31/12/2001). 

Il conseguimento degli obiettivi avviene attraverso interventi di risparmio energetico, che vengono valutati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas la quale, in caso di valutazione positiva, richiede al Gestore del Mercato Elettrico di emettere a favore del soggetto attuatore del progetto Titoli di Efficienza Energetica corrispondenti ai risparmi certificati (in numero e tipologia).

 I Progetti, per essere ammessi, devono essere sviluppati secondo criteri stabiliti dall’Autorità nelle cosiddette Linee Guida (Allegato A della Delibera n° 103/2003).

 I soggetti idonei all’ottenimento dei Certificati Bianchi non sono solo i distributori di energia elettrica e gas obbligati al conseguimento degli obiettivi fissati dai due Decreti, ma anche:

“società, incluse le imprese artigiane e loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale (anche non esclusivo) l’offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi”. 

Per quanto riguarda l’ultima tipologia di soggetti, affinché una Società di servizi energetici possa partecipare al sistema dei certificati bianchi, deve prima accreditarsi sul sito dell’Autorità (www.autorita.energia.it), al fine di poter accedere al sistema telematico predisposto per la presentazione di progetti e le richieste di certificazione dei risparmi.

Una volta ottenuti, i titoli di efficienza energetica sono scambiabili o mediante contratti bilaterali o sul mercato organizzato gestito dal GME (www.mercatoelettrico.org), in cui la domanda sarà costituita dai distributori che hanno l’obbligo di presentare all’Autorità titoli corrispondenti agli obiettivi di risparmio energetico loro assegnati.

Sul sito dell’Autorità sono disponibili informazioni dettagliate sulle modalità per ottenere i certificati bianchi, sulla procedura di accreditamento, e tutti gli step e la tempistica relativi alla presentazione dei progetti di risparmio energetico da parte dei soggetti interessati (http://www.autorita.energia.it/ee/index.htm).

 

- Certificati Verdi:

I certificati verdi sono titoli annuali attribuiti all’energia prodotta da fonti rinnovabili in impianti entrati in servizio o ripotenziati a partire dal 1° aprile 1999, secondo quanto disposto dal c.d. Decreto Bersani del 1999 (come aggiornato dalla Legge 239/04).

Anche per quanto riguarda la promozione delle energie rinnovabili sono previsti obblighi per i produttori e importatori di energia elettrica prodotta da fonti tradizionali, che devono immettere ogni anno in rete una quota di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

 Al Mercato dei Certificati Verdi possono partecipare (ai sensi dell’art. 82 della Disciplina del Mercato Elettrico) tutti gli operatori del settore dell’energia elettrica, come acquirenti o venditori, il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, i produttori nazionali ed esteri, gli importatori, i clienti grossisti e le formazioni associative (Associazioni di consumatori e utenti, ambientaliste, sindacati), previa domanda al Gestore del Mercato Elettrico e l’ottenimento della qualifica di operatore del mercato.

 I certificati ottenuti sono poi scambiabili o mediante contrattazione bilaterale o sul mercato organizzato dal GME (www.mercatoelettrico.org), in cui la domanda è costituita dall’obbligo per produttori e importatori di immettere annualmente una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili pari al 2% di quanto prodotto e/o importato da fonti convenzionali nell’anno precedente.

meccanismo certificati verdi

Fonte: FIRE – Federazione Italiana per l’uso Razionale di Energia.

In altre parole, un’ulteriore definizione può essere la seguente:

I certificati verdi (CV) costituiscono una forma di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il Decreto M.I.C.A./Min.Ambiente dell’11/11/1999, art. 5 (Direttive per l’attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art.11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), stabilisce il diritto alla certificazione (certificato verde) per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in impianti entrati in servizio o ripotenziati a partire dall’ 1/4/1999, per i primi otto anni di esercizio dell’impianto.

Con questo sistema di incentivazione della produzione di energia verde si è quindi superato il vecchio criterio di incentivazione tariffaria noto come “Cip6”.

Ogni Certificato Verde certifica la produzione di 50 MWh.

Il CV è emesso dal Gestore del Sistema Elettrico S.p.A. (GRTN) su comunicazione del produttore e riguarda la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dell’anno precedente o la producibilità attesa nell’anno in corso o nell’anno successivo.

I certificati verdi possono essere oggetto di compravendita.

Nel mercato dei Certificati Verdi la domanda è costituita dall’obbligo per produttori e importatori che immettono in rete più di 100 GWh/anno di garantire annualmente una “quota” di energia proveniente da impianti che utilizzano fonti rinnovabili pari al 2% (incrementato dello 0,35% a partire dal 2004) di quanto prodotto e/o importato da fonti convenzionali nell’anno precedente. L’obbligo può essere soddisfatto anche attraverso l’acquisto di CV relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili effettuata da altri soggetti.

L’offerta, invece, è rappresentata dai Certificati Verdi emessi a favore di impianti privati che hanno ottenuto la qualificazione dal Gestore della rete, così come dai Certificati Verdi che il GRTN stesso emette a proprio favore a fronte dell’energia prodotta dagli impianti Cip 6.

 

- Certificati Azzurri (Emission Trading)

Per contenere le emissioni di gas ad effetto serra, la direttiva 2003/87/CE ha individuato i settori industriali per i quali verranno assegnati, con decreto del Ministero dell’Ambiente, limiti annui di emissione di gas ad effetto serra.

Tale direttiva prevede la possibilità di compensare annualmente le emissioni di gas serra superiori alla quota attribuita acquistando sul mercato comunitario quote di emissioni da operatori che dispongono di crediti di emissioni, secondo il meccanismo dell’Emission Trading (Certificati Azzurri).

Un passo importante verso una normalizzazione del sistema di bilanciamento tra gli interessi del privato e la salute ambientale è stato sancito dal seguente accordo tra i ministeri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dello Sviluppo Economico:

(Enzo Rosario Magaldi)

 

Roma, 13 ottobre 2006

KYOTO: SBLOCCATO PIANO EMISSIONI. PREVISTO TAGLIO DA 224 A 200 MILIONI DI TONNELLATE DI CO2

Accordo Pecoraro – Bersani. Piano consentirà rispetto Protocollo di Kyoto e competitività imprese italiane

I ministeri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dello Sviluppo Economico hanno concordato i criteri per l’elaborazione della versione finale del Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 alle imprese industriali italiane per il periodo 2008-2012. Il piano consentirà, nello stesso tempo, di rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/87/CE, Emissions Trading, e di tutelare la competitività delle imprese italiane.

Il Piano prevede un taglio di 24 milioni di tonnellate di CO2 assegnate, passando così dalle 224 annue del periodo 2005-2007 alle 200 annue per il periodo 2008-2012. Le quote saranno assegnate ai singoli impianti in modo tale da favorire l’impiego delle tecnologie più efficienti.

Le imprese del settore termoelettrico potranno utilizzare i “crediti” derivanti dai progetti di cooperazione internazionale, nell’ambito del Clean Development Mechanism e di Joint Implementation del Protocollo di Kyoto, nella misura del 25% rispetto alla quantità assegnata. In questo modo, considerando che il prezzo dei crediti è mediamente inferiore del 50% rispetto a quello delle quote di CO2 sul mercato europeo, le imprese potranno ridurre significativamente i costi.

È prevista una quota ulteriore di 6 milioni di tonnellate di CO2 per gli impianti del settore termoelettrico a titolo oneroso. La novità è rappresentata dal fatto che le entrate saranno finalizzate a sostenere i costi dei programmi di riduzione delle emissioni per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto.

È stato dato mandato al “Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE”, che svolge le funzioni di Autorità Nazionale Competente, di procedere con la massima urgenza alla elaborazione del documento finale di Piano al fine della sua trasmissione alla Commissione Europea entro la fine della prossima settimana.

 


Delibera n. 200/04

Adeguamento della deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 al disposto dei Decreti ministeriali 20 luglio 2004 e della legge 23 agosto 2004, n. 239 

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas

Nella riunione dell’ 11 novembre 2004

Visti:

Visti:

Considerato che:

Considerato che:

Ritenuto opportuno che:

Ritenuto altresì opportuno correggere alcuni errori materiali riscontrati nell’Allegato A alla deliberazione n. 103/03

DELIBERA

  1. 1.      di adeguare il disposto dell’allegato A alla deliberazione n. 103/03 a quanto stabilito dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e dall’articolo 1, comma 34, della legge n. 239/04 e di correggere alcuni errori materiali riscontrati nel medesimo allegato, modificandolo come segue:
  2. di pubblicare l’Allegato A alla deliberazione n. 103/03 nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte con il presente provvedimento;
  3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

 



 

Delibera n. 103/03 - relazione tecnica

(successivamente modificata dalla delibera n. 200/04)

Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all’articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica 

L’AUTORITA’  PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 settembre 2003,

Premesso che:

Visti:

Visti:

Visti:

Considerato che:

Considerato che in base al combinato disposto dell’articolo 3, comma 1, e dell’articolo 5, comma 5, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, le Linee guida sono il provvedimento necessario per l’entrata in vigore di quanto disposto dai medesimi decreti;

Considerato che saranno oggetto di ulteriori provvedimenti sia i criteri e le modalità di copertura dei costi sostenuti per la realizzazione dei progetti dai distributori soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 24 aprile 2001, sia la definizione delle sanzioni previste ai sensi dell’articolo 11, comma 3, dei medesimi decreti;

Ritenuta l’opportunità di procedere all’approvazione delle Linee guida allo scopo di definire un quadro certo di criteri e procedure;

Ritenuto di tener conto delle osservazioni e proposte tecniche avanzate dalle regioni e dalle province autonome sullo Schema di Linee guida;

DELIBERA

Di approvare le Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all’articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica come nel documento allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione (Allegato A);

Di trasmettere per informazione il presente provvedimento al Ministro delle attività produttive e al Ministro dell’ambiente, ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.